Il Bilancio Sociale non può essere un documento redatto al di fuori dell’organizzazione dovendosi adottare nelle more di un processo interno, di autovalutazione dell’organizzazione e quindi con precise e puntuali conoscenze della vision e della mission dell’organizzazione.
Le Linee guida per la redazione del bilancio sociale per le imprese sociali ed Enti del Terzo Settore (ETS) emanate con il già citato DM 186/2019 esplicitamente richiamano questo processo interno:
Alla luce di quanto previsto dalle Linee guida si evince che il Bilancio Sociale è un percorso, un percorso interno che se non è possibile svolgere in autonomia interna, può richiedere l’intervento di professionisti esterni, ma che diano il supporto come facilitatori, come animatori dei vari gruppi interni di Stakeholder che sono interessati appunto alla formulazione del bilancio sociale.
Il Bilancio sociale ai sensi del punto 8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti) del DM 186/2019 prevede:
l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:
osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8); esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché', eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché' nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore; rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore; perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e); Il bilancio sociale dovrà pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.
Quindi SIS-MA SC SB offre il proprio supporto all’organo di revisione della Vostra organizzazione al fine di adempiere a quanto disposto dalla normativa.